Visualizza la versione completa : Autovelox mobili - nuovo CdS (2010) - devono essere segnalati con cartello mobile?
E' obbligatorio il cartello mobile che indica che c'è in atto il controllo di velocità con dispositivi elettronici? se sì, a che distanza deve essere posto dall'autovelox? vi sono regole precise relative alla sua posizione (oltre la distanza dal cartello mobile) e alle caratteristiche stesse del cartello? Mi riferisco al nuovo codice della strada emanato nell'estate del 2010.
Chiedo di avere risposte certe, non pareri basati sul sentito dire...io tempo addietro avevo posto la stessa domanda alla polizia di stato e non ho ottenuto risposta.
Sarebbe interessante anche sapere cosa fare nel caso non vengano rispettate queste regole per l'autovelox mobile
mzx & susi
07/10/10, 10:34
dai un'occhiata qui
http://www.semaforoverde.it/Default.aspx?tabid=2994&language=it-IT
mzx mi puoi indicare il preciso articolo che devo leggere? in realtà spero che non sia il classico rinvio alla articolo che rinvia al decreto, che rinvia alla legge :confused: :confused: :confused:....... che alla fine non si capisce nulla!!!!
Art 25 comma 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalita' di trasmissione in via informatica della stessa, nonche' le modalita' di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocita
Grazie phos, soprattutto delle sottolineature :ok !!!
tuttavia io stavo parlando dei cartelli mobili che avvisano che le forze dell'ordine stanno rilevando le velocità degli utenti della strada...tipo " rilevamento elettronico della velocità" posto sul ciglio della strada... sono obbligatori oppure no? :confused:
quelli sono assolutamente obbligatori, inoltre le pattuglie devono essere visibili e sulle strade urbane dovrebbe esserci la contestazione immediata obbligatoria, ammeno che non avvengano due o più infrazione da parte di due o più utenti conteporaneamente quindi si procederà alla verbalizzazione diretta di uno e agli altri con le giuste motivazioni sarà inviato all'obbligato in solido
Luzer ne sei certo? perchè ho sentito tutto e il contrario di tutto e non ci sto capendo nulla :confused:
su un altro forum mi è stato detto che non vi è obbligatorietà dei cartelli mobili, ma è solo consigliato da una circolare, esattamente la circolare (e allegato) 10307/2009. Devo ancora leggerla, appena fatto scrivo quanto scoperto...
O.T. è possibile che non vi sia mai niente di chiaro nella legge italiana??? Mah, senza parole!
Il codice della strada sembra poi fatto per mettere fumo negli occhi a tutti ...
... ho provato a scaricarlo (già lì è un dramma; le leggi dovrebbero essere CONSULTABILI da tutti i cittadini!),
...poi ho provato a leggerlo ... peggio che il decreto sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08)
Mah!
ti riporto quello che è il codice della strada all'articolo 142(che per intenderci è quello che si occupa precisamente dei limiti di velocità sulle varie tipologie di strade) al comma 6bis:
" Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno."
Direi che più chiaro di così si muore, cmq per precisione ti riporto anche quelli che sono il relativo articolo del regolamento di attuazione del codice della strada e si tratta dell'articolo 343:
Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità.
1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.
3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.
Per qualsiasi altra informazione o dubbio resto comunque sempre a disposizione
P.S.: piccola precisazione sull'affermazione di Fabiulus, personalmente posso essere d'accordo con te se mi dici che il CDS italiano è abbastanza incasinato, infatti parliamo sempre di 240 articoli, ma non mi sembra il caso di definirlo fumo negli occhi in quanto, in fondo in fondo, direi che è anche abbastanza chiaro e completo ed è quello che serve a noi italiani che per indole non siamo assolutamente portati a rispettare quella che è la legislazione, altrimenti come detto non ci servirebbero oltre 200 articoli che spulcino per filo e per segno ogni minima possibilità o situazione ma basterebbe un codice di massimo 100 articoli, come del resto è nel resto d'europa, ma questa resta comunque una mia opinione
Luzer grazie della chiara e completa precisazione :ok
perdonami però se prendo le difese di Fabiulus... infatti non si può dire che il CdS sia chiarissimo...io non sono un esperto di leggi e annessi, ma quelle volte che mi sono messo a leggerlo confesso che non l'ho capito alla prima lettura, anzi... invece per me le leggi dovrebbero esserlo, ma forse la mia è una utopia :D
Inoltre faccio un'altra osservazione: pur non mettendo in dubbio la completezza del CdS, non si può dire che sia applicato in modo corretto...infatti quasi in ogni strada che percorro trovo un cartello fisso con scritto: "rilevazione elettronica della velocità" senza (per mia fortuna) che ci sia realmente il dispositivo... tuttavia questo cartello, essendo costantemente presente sulle strade, non si può più dire che assolva il suo compito, ossia segnalare preventivamente e in modo chiaro.
Ecco perché il mio quesito era rivolto precisamente ai cartelli mobili...
il fatto del cartello è anche fatto a volte come deterrente anche perchè come italiani dobbiamo sempre essere messi sulle spine altrimenti, sinceramente, se fossimo sicuri che non ci sono controlli in quanti rispetteremmo i limiti che la legge prevede?cmq per qualsiasi precisazione o dubbio su quello che è il CDS resto sempre a totale disposizione
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Secondo sentenza della cassazione di oggi se l'autovelox è di proprietà dei vigili può essere fatto ed è valido anche se non segnalato adesso appena la trovo me la leggo bene e vi di maggiori informazioni e dettagli ma concludendo e sintetizzando sembrerebbe che la polizia locale potrebbe fare legalmente autovelox senza segnalarli
propongo una medaglia a luzer che ci tiene informati sulle costanti novità degli autovelox! Grazie! :ok
comunque spero che non sia vero... no alle imboscate!
ok, allora, leggendo la sentenza della cassazione praticamente dice semplicemente che gli autovelox possono essere fatti dove si vuole, anche in tratti di strada che non siano menzionati nei vari decreti prefettizi e che gli pparecchi usati per farli siano omologti e gestiti direttamente dall'ente di cui fanno parte le FFDO che li utilizzanop, non si citano cartelli o segnali, quindi per questi ultimi direi che devono sempre essere esposti e visibili, sostanzialmente non cambia nulla
Cmq per chi si volesse leggere la sentenza della cassazione è la seguente:
sentenza 21091/10 della corte suprema di cassazione
uffff...sospiro di sollievo....
Aggiornamento:
http://www.auto.it/auto_servizio/2010/11/29-6876/Autovelox.+La+met%C3%A0+sono+illegali%2C+ecco+quali
il 12 ottobre 2010 la cassazione dice che i velox non devono essere segnalati per forza, se gestiti direttamente dall amunicipale, ora c'è la sentenza, ma precedente a questa vi è la sentenza Cass. n. 15105 del 22/6/2010, che die che tutti i velox devono essere segnalati, poi c'è questa sentenza, Cass. Ord.680/2011, che ribadisce che il velox va segnalato.. insomaa, io non capisco più niente!
Viva l'italia
paese di poeti,naviganti...........e autovelox:vomito2
Jojoev
si, infatti. è da notare la coerenza della cassazione. tutto e il suo oppposto
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