smilzo
20/12/07, 11:27
Riporto qui una sentenza che mi ha visto come diretto interessato e che credo possa essere interessante.
Si parla di autovelox mobile.
Tramite il mio avvocato avevo fatto varie eccezioni alla multa, fra le quali la mancata contestazione immediata della violazione, e la mancanza di taratura dell’apparecchio.
Il giudice ha ritento sufficiente l’eccezione sulla mancata contestazione immediata, e pertanto non è entrato nel merito della mancanza di taratura dell’autovelox.
Il giudice ha detto, in sostanza, che poiché quell’autovelox è praticamente in città, e poiché la velocità del mezzo era tale da consentire sia l’inseguimento, sia la fermata da parte degli agenti, questi ultimi, pertanto, avrebbero dovuto appunto precedere alla immediatamente a fermare il motociclista e a contestargli la sanzione.
Visto che non lo hanno fatto, e non hanno neppure spiegato il motivo per cui non lo hanno fatto, ma si sono limitati a ripetere le frasi rituali (“la violazione non era immediatamente contestata poiché l’accertamento della velocità con l’apparecchiatura indicata nel verbale consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”), ecco che il verbale deve essere annullato.
Questa decisione è importante perché, come si sa, la Polizia Municipale confida ciecamente sul fatto che quando l’eccesso di velocità è preso con l’autovelox non è necessario fermare il multato.
Il giudice invece ha detto: non è necessario sull’autostrada e sulle strade di grande circolazione, ma in città eccome se è necessario !
Ripeto che non è entrato a decidere sulla questione della mancanza della taratura (nonostante il comportamento incredibile di quella P.A. su questo punto ), ma se della doppietta di colpi ne ne basta uno solo per abbattere il bersaglio, ben venga !
Ecco la Sentenza:
Ufficio del giudice di Pace di Castelfiorentino
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il giudice di pace di Castelfiorentino
Dott. ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile icritta al al nr rg
Promossa da
Contro
Comune di Gambassi
Svolgimento del processo
Il ricorrente proponeva opposizione al verbale di accertamento n.78/A 2006 V elevato dalla Polizia Municipale del comune di Gambassi Terme per la violazione di cui all’art.142 comma 8 C.d.S., e per i motivi esposti, concludeva per l’accoglimento del medesimo.
Si costituiva per il comune di Gambassi Terme, il delegato del Sindaco, il quale depositava articolata memoria istruttoria, alla quale si riportava, concludendo per il rigetto del ricorso.
Espletata la necessaria istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione
Motivi della decisione
L’opposizione attiene alla violazione di cui all’art.142 comma 8 cds, argomento ampiamente dibattuto ed oggetto di numerose e note sentenze di legittimità della Suprema Corte di Cassazione.
La ricorrente, eccepiva, in particolare la omessa contestazione immediata da parte della Polizia Municipale, che aveva provveduto, successivamente, a notificare il verbale di accertamento.
Nel predetto verbale di accertamento opposto, la Polizia Municipale di Gambassi terme, ai sensi di quanto previsto dagli art.201 cds e 384 del reg. di esecuzione del cds, motivava la omessa immediata contestazione della violazione stradale, con la specifica motivazione di cui al punto “E” del predetto articolo, e cioè: “la violazione non era immediatamente contestata poiché l’accertamento della velocità con l’apparecchiatura indicata nel verbale –modello AX 104 C2 – consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”
Nella fattispecie, il luogo ove è avvenuto l’accertamento è risultato essere “il cento abitato della frazione di Case Nuove del Comune di Gambassi”, così infatti risulta riportato nelle memoria istruttoria prodotta dal delegato del Comune di Gambassi.
La contestazione immediata ai sensi dell’art.200 cds, ove è possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, salvo tuttavia, detta contestazione non sia possibile, nel qual caso a norma dell’art.201 cds, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, ma con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte delle autorità amministrativa preposta (Corte di Cassazione Sez II 12.X.2005 n°19677), in sintesi al giudice non è consentito sindacare le modalità di organizzazione del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e di mezzi.
Nella fattispecie, la violazione è avvenuta “in centro abitato” e quindi in circostanze particolari, per cui è verosimile che la velocità di scorrimento delle auto in quel luogo sia “mitigata” dalla stessa viabilità e dal basso limite di velocità ivi esistente – 50 Km/h-, condizioni che, di per sé, permettono la possibilità di intimare l’alt alle auto in transito.Inoltre la stessa velocità rilevata sul mezzo del ricorrente -84 km/h-, infatti, pur in evidente violazione del limite esistente, non può ritenersi una velocità particolarmente eccessiva, tale da apparire quella di un mezzo “lanciato”, per cui fosse impossibile intimare l’alt, anche perché, nel caso, io suo arresto, poteva essere eseguito, anche mediante inseguimento, senza mettere a repentaglio la situazione di traffico e la stessa incolumità delle persone, oppure intimando l’alt “con gesti normali”, essendo facilmente percettibile e valutabile “de visu”, una velocità di oltre 30 km/h rispetto al limite previsto, per poi esibire e documentare al conducente l’accertamento risultante dall’apparecchio, oppure posizionando l’altro agente immediatamente a valle dello apparecchio stesso, ovvero mediante “l’uso del fischietto” (previsto dagli artt.12/IV e 182 II del regolamento di esecuzione del cds) utilizzabile restando in tal caso dinanzi o vicino all’apparecchio rilevatore di velocità-monitor (che emette immediatamente al passaggio del mezzo, un piccolo segnale sonoro), atteso che il particolare “sibilo acuto e stridulo” emesso dal fischietto, può raggiungere l’udito e l’attenzione del conducente (specie quando la velocità non è particolarmente eccessiva) oppure ancora, usando, in tali casi (centro abitato) una apparecchiatura tipo “telelaser”, che rileva la velocità del veicolo in tempo molto antecedente (anche 500 metri) al suo effettivo passaggio, consentendo facilmente l’intimazione di arresto al conducente del veicolo, è l’apparecchio attualmente più usato, specie nei centri abitati.
C’è da considerare, inoltre, che le modalità ed i tempi di arresto di un mezzo, al giorno d’oggi sono particolarmente facilitati, abbreviati e resi meno pericolosi, dai numerosi dispositivi, di cui i medesimi (moto comprese) vengono fornite, a titolo esemplificativo ricordiamo: eba (fermata di emergenza assistita), ebd, ebv (controllo elettronici della frenata) esp, dsc (controllo elettr. Stabilità), tali dispositivi, anche a velocità nell’ordine di 70-80 km/h ed oltre, consentono al conducente la possibilità di arrestarsi in spazi relativamente brevi, senza sbandamenti o pericolose deviazioni, e quindi in piena e totale sicurezza di controllo.
Detto questo, tutto ciò va ad intaccare, il principio cardine dell’art.200 cds, quale regola di carattere generale, espressamente sancita a tutela dell’effettivo esercizio di difesa da parte del cittadino, diritto costituzionalmente garantito al fine di consentire allo stesso di esprimere nella immediatezza dell’evento inflazionale le proprie ragioni alla violazione che gli viene imputata, ritenuto elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione, deve essere, da parte della P.A., adeguatamente e compiutamente provato e soprattutto motivato.
Diversamente da ciò che può avvenire nelle autostrade, nelle strade extra urbane principali o secondarie o urbane di scorrimento, ove per la forte velocità di scorrimento impressa ai mezzi, e per i maggiori limiti di velocità ivi esistenti, l’arresto del veicolo può, in effetti, essere arduo e/o pericoloso, sia per l’accertatore che per il conducente, e quindi in pratica, diviene impossibile la contestazione immediata.
Nel caso in esame, senza invadere l’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio della P.A., atteso l’esistenza di particolari condizioni, per le quali e nelle quali vi era la reale possibilità di operare alla contestazione immediata, alla medesima faceva obbligo, un a motivazione più specifica e completa, che non si limitasse a riportare (come risulta nel verbale de quo”) la sola “preconfezionata” formula, seppure realistica, che l’”omessa contestazione immediata era dovuta perché l’apparecchiatura usata consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”, di cui al punto “E” dell’art.201 bis cds , ma, occorreva che, in riferimento agli atti e comportamenti dovuti, o eventualmente compiuti anche con esito negativo, integrasse la motivazione con uno specifico riferimento ai medesimi, e quindi aggiungesse nel verbale “de quo” anche la motivazione: “che il mezzo, con riferimento alla mancata immediata contestazione, era impossibile fermarlo in tempo utile e nei modi regolamentari”.
Tale suppletiva motivazione, non è specificamente riportata nel verbale, e quindi il medesimo appare di carente o insufficiente motivazione, con riguardo a giustificare la omessa contestazione immediata, e quindi illegittimo, (in tal senso Corte di Cassazione Sez. I civile 27.1.2006 n°1752 Pres. Cappuccio Est. Del Core).
L’art.384 del reg di esecuzione del cds, così come l’art.201 bis cds, invocato dalla stessa P.M. indicano infatti i casi di “massima”, e “a titolo esemplificativo” nei quali si può invocare la materiale impossibilità della contestazione immediata, ma ciò non significa che la P.M. debba limitarsi e far riferimento, nella propria motivazione, ad un solo caso, atteso che per le particolari condizioni di accertamento appariva possibile operare una contestazione immediata, e quindi avrebbe dovuto ampliare la motivazione, riportando e menzionando nel verbale, anche l’altra ipotesi, e cioè che non era stato possibile fermare il veicolo, in tempo e nei modi regolamentari.
Dall’altro canto è bene ricordare, il principio enunciato e più volte confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, per tutte vedi Cassazione Civile Sez 5 1999 n°5095, per cui “la Pubblica Amministrazione, nei procedimenti di opposizione agli illeciti amministrativi, ai fini dell’onere della prova, assume la veste sostanziale di attore, con la conseguenza che ne discende e cioè che ove non adempia all’onere di dimostrare compiutamente la esistenza dei fatti costitutivi l’illecito, secondo il disposto del citato art.23 comma 12 legge 689/81 l’opposizione deve essere accolta”.
Non essendo, quanto sopra, evidenziato, riportato nel verbale di accertamento “de quo”, la motivazione di omessa contestazione immediata, appare carente e/o insufficiente, e viene dichiarata illegittima, ne consegue quindi l’esistenza di un vizio di legittimità dell’accertamento che si ripercuote inevitabilmente e conseguentemente sull’atto destinato a rappresentare e manifestare all’esterno e cioè il sommario processo verbale di accertamento (in tal senso Cassazione sez I 15.11.2001 n°14313)- Anche perché nel sistema del codice della strada “la contestazione immediata costituisce un elemento di legittimità strutturale e essenziale per la correttezza e la legittimità del procedimento” (Cassazione sez I 21.3.002 n° 4048, cassazione sez I 22.8.2001 n.11184).
Accertata e dichiarata l’illegittimità della omessa contestazione immediata, la conseguente illegittimità del verbale di accertamento assorbe le altre questioni relative alla violazione di cui sui duole il ricorrente.
Il ricorso viene accolto e il verbale annullato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa fra le parti. Si dà atto di aver dato lettura del dispositivo al termine della udienza.
PQM
Il Giudice di Pace di Castelfiorentino, accoglie il ricorso, annulla il verbale di accertamento n°78 A 2006 V elevato dalla Polizia Municipale di Gambassi Terme. Spese compensate.
Castelfiorentino 4.4.071
Si parla di autovelox mobile.
Tramite il mio avvocato avevo fatto varie eccezioni alla multa, fra le quali la mancata contestazione immediata della violazione, e la mancanza di taratura dell’apparecchio.
Il giudice ha ritento sufficiente l’eccezione sulla mancata contestazione immediata, e pertanto non è entrato nel merito della mancanza di taratura dell’autovelox.
Il giudice ha detto, in sostanza, che poiché quell’autovelox è praticamente in città, e poiché la velocità del mezzo era tale da consentire sia l’inseguimento, sia la fermata da parte degli agenti, questi ultimi, pertanto, avrebbero dovuto appunto precedere alla immediatamente a fermare il motociclista e a contestargli la sanzione.
Visto che non lo hanno fatto, e non hanno neppure spiegato il motivo per cui non lo hanno fatto, ma si sono limitati a ripetere le frasi rituali (“la violazione non era immediatamente contestata poiché l’accertamento della velocità con l’apparecchiatura indicata nel verbale consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”), ecco che il verbale deve essere annullato.
Questa decisione è importante perché, come si sa, la Polizia Municipale confida ciecamente sul fatto che quando l’eccesso di velocità è preso con l’autovelox non è necessario fermare il multato.
Il giudice invece ha detto: non è necessario sull’autostrada e sulle strade di grande circolazione, ma in città eccome se è necessario !
Ripeto che non è entrato a decidere sulla questione della mancanza della taratura (nonostante il comportamento incredibile di quella P.A. su questo punto ), ma se della doppietta di colpi ne ne basta uno solo per abbattere il bersaglio, ben venga !
Ecco la Sentenza:
Ufficio del giudice di Pace di Castelfiorentino
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il giudice di pace di Castelfiorentino
Dott. ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile icritta al al nr rg
Promossa da
Contro
Comune di Gambassi
Svolgimento del processo
Il ricorrente proponeva opposizione al verbale di accertamento n.78/A 2006 V elevato dalla Polizia Municipale del comune di Gambassi Terme per la violazione di cui all’art.142 comma 8 C.d.S., e per i motivi esposti, concludeva per l’accoglimento del medesimo.
Si costituiva per il comune di Gambassi Terme, il delegato del Sindaco, il quale depositava articolata memoria istruttoria, alla quale si riportava, concludendo per il rigetto del ricorso.
Espletata la necessaria istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione
Motivi della decisione
L’opposizione attiene alla violazione di cui all’art.142 comma 8 cds, argomento ampiamente dibattuto ed oggetto di numerose e note sentenze di legittimità della Suprema Corte di Cassazione.
La ricorrente, eccepiva, in particolare la omessa contestazione immediata da parte della Polizia Municipale, che aveva provveduto, successivamente, a notificare il verbale di accertamento.
Nel predetto verbale di accertamento opposto, la Polizia Municipale di Gambassi terme, ai sensi di quanto previsto dagli art.201 cds e 384 del reg. di esecuzione del cds, motivava la omessa immediata contestazione della violazione stradale, con la specifica motivazione di cui al punto “E” del predetto articolo, e cioè: “la violazione non era immediatamente contestata poiché l’accertamento della velocità con l’apparecchiatura indicata nel verbale –modello AX 104 C2 – consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”
Nella fattispecie, il luogo ove è avvenuto l’accertamento è risultato essere “il cento abitato della frazione di Case Nuove del Comune di Gambassi”, così infatti risulta riportato nelle memoria istruttoria prodotta dal delegato del Comune di Gambassi.
La contestazione immediata ai sensi dell’art.200 cds, ove è possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, salvo tuttavia, detta contestazione non sia possibile, nel qual caso a norma dell’art.201 cds, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, ma con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte delle autorità amministrativa preposta (Corte di Cassazione Sez II 12.X.2005 n°19677), in sintesi al giudice non è consentito sindacare le modalità di organizzazione del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e di mezzi.
Nella fattispecie, la violazione è avvenuta “in centro abitato” e quindi in circostanze particolari, per cui è verosimile che la velocità di scorrimento delle auto in quel luogo sia “mitigata” dalla stessa viabilità e dal basso limite di velocità ivi esistente – 50 Km/h-, condizioni che, di per sé, permettono la possibilità di intimare l’alt alle auto in transito.Inoltre la stessa velocità rilevata sul mezzo del ricorrente -84 km/h-, infatti, pur in evidente violazione del limite esistente, non può ritenersi una velocità particolarmente eccessiva, tale da apparire quella di un mezzo “lanciato”, per cui fosse impossibile intimare l’alt, anche perché, nel caso, io suo arresto, poteva essere eseguito, anche mediante inseguimento, senza mettere a repentaglio la situazione di traffico e la stessa incolumità delle persone, oppure intimando l’alt “con gesti normali”, essendo facilmente percettibile e valutabile “de visu”, una velocità di oltre 30 km/h rispetto al limite previsto, per poi esibire e documentare al conducente l’accertamento risultante dall’apparecchio, oppure posizionando l’altro agente immediatamente a valle dello apparecchio stesso, ovvero mediante “l’uso del fischietto” (previsto dagli artt.12/IV e 182 II del regolamento di esecuzione del cds) utilizzabile restando in tal caso dinanzi o vicino all’apparecchio rilevatore di velocità-monitor (che emette immediatamente al passaggio del mezzo, un piccolo segnale sonoro), atteso che il particolare “sibilo acuto e stridulo” emesso dal fischietto, può raggiungere l’udito e l’attenzione del conducente (specie quando la velocità non è particolarmente eccessiva) oppure ancora, usando, in tali casi (centro abitato) una apparecchiatura tipo “telelaser”, che rileva la velocità del veicolo in tempo molto antecedente (anche 500 metri) al suo effettivo passaggio, consentendo facilmente l’intimazione di arresto al conducente del veicolo, è l’apparecchio attualmente più usato, specie nei centri abitati.
C’è da considerare, inoltre, che le modalità ed i tempi di arresto di un mezzo, al giorno d’oggi sono particolarmente facilitati, abbreviati e resi meno pericolosi, dai numerosi dispositivi, di cui i medesimi (moto comprese) vengono fornite, a titolo esemplificativo ricordiamo: eba (fermata di emergenza assistita), ebd, ebv (controllo elettronici della frenata) esp, dsc (controllo elettr. Stabilità), tali dispositivi, anche a velocità nell’ordine di 70-80 km/h ed oltre, consentono al conducente la possibilità di arrestarsi in spazi relativamente brevi, senza sbandamenti o pericolose deviazioni, e quindi in piena e totale sicurezza di controllo.
Detto questo, tutto ciò va ad intaccare, il principio cardine dell’art.200 cds, quale regola di carattere generale, espressamente sancita a tutela dell’effettivo esercizio di difesa da parte del cittadino, diritto costituzionalmente garantito al fine di consentire allo stesso di esprimere nella immediatezza dell’evento inflazionale le proprie ragioni alla violazione che gli viene imputata, ritenuto elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione, deve essere, da parte della P.A., adeguatamente e compiutamente provato e soprattutto motivato.
Diversamente da ciò che può avvenire nelle autostrade, nelle strade extra urbane principali o secondarie o urbane di scorrimento, ove per la forte velocità di scorrimento impressa ai mezzi, e per i maggiori limiti di velocità ivi esistenti, l’arresto del veicolo può, in effetti, essere arduo e/o pericoloso, sia per l’accertatore che per il conducente, e quindi in pratica, diviene impossibile la contestazione immediata.
Nel caso in esame, senza invadere l’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio della P.A., atteso l’esistenza di particolari condizioni, per le quali e nelle quali vi era la reale possibilità di operare alla contestazione immediata, alla medesima faceva obbligo, un a motivazione più specifica e completa, che non si limitasse a riportare (come risulta nel verbale de quo”) la sola “preconfezionata” formula, seppure realistica, che l’”omessa contestazione immediata era dovuta perché l’apparecchiatura usata consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”, di cui al punto “E” dell’art.201 bis cds , ma, occorreva che, in riferimento agli atti e comportamenti dovuti, o eventualmente compiuti anche con esito negativo, integrasse la motivazione con uno specifico riferimento ai medesimi, e quindi aggiungesse nel verbale “de quo” anche la motivazione: “che il mezzo, con riferimento alla mancata immediata contestazione, era impossibile fermarlo in tempo utile e nei modi regolamentari”.
Tale suppletiva motivazione, non è specificamente riportata nel verbale, e quindi il medesimo appare di carente o insufficiente motivazione, con riguardo a giustificare la omessa contestazione immediata, e quindi illegittimo, (in tal senso Corte di Cassazione Sez. I civile 27.1.2006 n°1752 Pres. Cappuccio Est. Del Core).
L’art.384 del reg di esecuzione del cds, così come l’art.201 bis cds, invocato dalla stessa P.M. indicano infatti i casi di “massima”, e “a titolo esemplificativo” nei quali si può invocare la materiale impossibilità della contestazione immediata, ma ciò non significa che la P.M. debba limitarsi e far riferimento, nella propria motivazione, ad un solo caso, atteso che per le particolari condizioni di accertamento appariva possibile operare una contestazione immediata, e quindi avrebbe dovuto ampliare la motivazione, riportando e menzionando nel verbale, anche l’altra ipotesi, e cioè che non era stato possibile fermare il veicolo, in tempo e nei modi regolamentari.
Dall’altro canto è bene ricordare, il principio enunciato e più volte confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, per tutte vedi Cassazione Civile Sez 5 1999 n°5095, per cui “la Pubblica Amministrazione, nei procedimenti di opposizione agli illeciti amministrativi, ai fini dell’onere della prova, assume la veste sostanziale di attore, con la conseguenza che ne discende e cioè che ove non adempia all’onere di dimostrare compiutamente la esistenza dei fatti costitutivi l’illecito, secondo il disposto del citato art.23 comma 12 legge 689/81 l’opposizione deve essere accolta”.
Non essendo, quanto sopra, evidenziato, riportato nel verbale di accertamento “de quo”, la motivazione di omessa contestazione immediata, appare carente e/o insufficiente, e viene dichiarata illegittima, ne consegue quindi l’esistenza di un vizio di legittimità dell’accertamento che si ripercuote inevitabilmente e conseguentemente sull’atto destinato a rappresentare e manifestare all’esterno e cioè il sommario processo verbale di accertamento (in tal senso Cassazione sez I 15.11.2001 n°14313)- Anche perché nel sistema del codice della strada “la contestazione immediata costituisce un elemento di legittimità strutturale e essenziale per la correttezza e la legittimità del procedimento” (Cassazione sez I 21.3.002 n° 4048, cassazione sez I 22.8.2001 n.11184).
Accertata e dichiarata l’illegittimità della omessa contestazione immediata, la conseguente illegittimità del verbale di accertamento assorbe le altre questioni relative alla violazione di cui sui duole il ricorrente.
Il ricorso viene accolto e il verbale annullato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa fra le parti. Si dà atto di aver dato lettura del dispositivo al termine della udienza.
PQM
Il Giudice di Pace di Castelfiorentino, accoglie il ricorso, annulla il verbale di accertamento n°78 A 2006 V elevato dalla Polizia Municipale di Gambassi Terme. Spese compensate.
Castelfiorentino 4.4.071