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TUNING & PERSONALIZZAZIONI Il Tuning e la Personalizzazione della propria Errina.
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Vecchio 17/11/10, 20:42   #441
Raiden
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predefinito Re: Faro allo Xeno

Benzina normale.. ma non è autodetonazione.. è ritorno di corrente .. l'auto detonazione si ha sui mezzi che andavano con benzina rossa a piombo, e adesso gli si mette la super verde dentro senza mettere additivi.. non confondiamo le cose..
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Vecchio 23/11/10, 11:03   #442
Zaier
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predefinito Re: Faro allo Xeno

Sicuro che non sia un problema dovuto all'impianto elettrico che ha problemi e non specificamente al fanale che hai installato?
Pensandoci un pò non vedo come potrebbe il fanale dare di questi problemi, dovrebbe presentare componenti induttivi al suo interno, ma visto che si passa da un'inverter o comunque da un circuito di conversione DC/AC non dovrebbe secondo me manifestare "ritorni" sull'impianto.
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Vecchio 23/11/10, 16:20   #443
Raiden
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predefinito Re: Faro allo Xeno

Chiesto al mio elettrauto. È purtroppo una cosa che accade con gli impianti cinesi. Si rischia di bruciare la centralina. Perchè ritorna la corrente e non c'è nulla che la ferma
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Vecchio 23/11/10, 18:22   #444
Zaier
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predefinito Re: Faro allo Xeno

Aia, pensavo che i componenti interni bastassero a fare un pò da filtro... potresti provare con un diodo in serie sul positivo, per quel che costa...
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Vecchio 23/11/10, 23:22   #445
Raiden
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predefinito Re: Faro allo Xeno

Proverò a fare qualcosa.. Cmq non capita sempre solo in alcuni determinati casi che se si fa attenzione si possono evitare quando sarò dal pc e avrò modo di scrivere meglio li descrivo
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Vecchio 01/02/11, 23:33   #446
crazyhead
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predefinito Re: Faro allo Xeno

Ragazzi attenzione, leggete qui di seguito.

Ho chiesto una mano per documentare la situazione ad enzocycle e ne e' uscita la seguente risposta definitiva, almeno per quanto riguarda la legge.
Poi per quanto riguarda l'applicazione della stessa si potrebbe scrivere un libro, ma non e' questo il nostro intento.
Il CdS come sappiamo non e' l'unico strumento a cui dobbiamo far riferimento.
Ci sono diverse normative e regolamenti che lo integrano o che a volte lo incasinano.
Pero' grazie a lui ed al suo lavoro di documentazione mirata siamo appunto giunti alla seguente conclusione : montare sulla moto , cosi' com'e', un kit xeno, non e' regolare.

I fari allo xeno hanno un loro particolare regolamento di approvazione : Per poter vedere il link devi essere Registratomentre i fari normali con lampade alogene nel caso dei motoveicoli rispondono ai regolamenti Per poter vedere il link devi essere Registrato, Per poter vedere il link devi essere Registrato e Per poter vedere il link devi essere Registrato.
In sostanza invece, siccome tutti questi regolamenti hanno a che fare con l'omologazione di un'unità tecnica indipendente (nello specifico il faro anteriore) formato da più parti omologate indipendentemente tra loro ed assemblate a fare un insieme, il montaggio di una lampadina non progettata per l'insieme (i fari allo xeno hanno un'omologazione a parte) vanifica la validità del tutto.

Questo e' l'arcano svelato, e non penso ci siano a sto punto margini di discussione in merito alla legalita' dell'impianto cosi' come lo mettiamo noi.
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Vecchio 31/03/11, 15:52   #447
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predefinito Re: Faro allo Xeno

Saaalve.
Allora, sono intenzionato a prendere un kit xenon per la mia er-6f perchè la uso spesso di notte, ogni tanto prendo anche la pioggia e non è bello non vederci un accidente...

Ho fondamentalmente due dubbi:

1) che gradazione è meglio? Ho letto il topic e c'è chi consiglia 4300, chi 5000, chi 6000... oltre 6000 no perchè troppo blu, fin la ci sono arrivato
2) stabilito che il faro diventa irregolare, c'è chi dice che rischio una multa di 80-300 euro, e altri che dicono 300-1300 più ritiro carta circolazione... nel primo caso posso rischiare, nel secondo diventa decisamente più brutta... che mi dite?
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Vecchio 31/03/11, 16:17   #448
crazyhead
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predefinito Re: Faro allo Xeno

1) prendi senza dubbio la 5000K che e' quella piu' bianca e quindi con maggiore efficienza. Massimo la 6000 ma non di piu' e non di meno di 5000K.

2) Siamo sempre alle solite, come detto piu' volte in questo topic ed in altri riguardanti il CdS, le norme sono spesso fumose ed ambigue, per cui una risposta che sia definitiva non esiste.
Dipende dall'interpretazione che da' l'agente operante.
So' che e' una stortura perche' la legge e' uguale per tutti (forse) ma come succede anche in sede di ricorsi, medesimo ricorso a due giudici diversi, uno viene accettato e l'altro no.
Premesso tutto cio' vediamo cosa dice il CdS nell'articolo 72 :

Spoiler

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti. 2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2 bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (1)
2 ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
3 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3 ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto .
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00.


Per quanto riguarda i fari allo xeno, quindi, ricadremmo nel caso dei dispositivi di equipaggiamento che non comportano aggiornamento del libretto di circolazione, e la cui sostituzione comporterebbe una sanzione amministrativa di 80€.

Pero'.... se andiamo a leggere l'art.78 CdS...

Spoiler
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398,00 a euro 1.596,00.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


Che prevede appunto una sanzione di 398€ piu' il ritiro del libretto e relativo invio alla MCTC per la revisione straordinaria.

Quindi come puoi vedere se l'agente si limita ad applicare il 72, sono 80 euro e ti passa la paura, se trovi quell'altro che vuol applicare il 78, ti fa' 398 euro ed il ritiro del libretto e successiva revisione (il veicolo ovviamente dovra' rimanere fermo fino a quella data).

Nell'uno e nell'altro caso chi opera non sbaglia mai.
Se parliamo invece di opportunita' del 78 o meno, possiamo sicuramente dire che l'infrazione e' un peccato veniale perche' sicuramente la sostituzione non comporta problemi alla sicurezza del veicolo.
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Vecchio 31/03/11, 16:43   #449
Phos
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predefinito Re: Faro allo Xeno

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l'infrazione e' un peccato veniale perche' sicuramente la sostituzione non comporta problemi alla sicurezza del veicolo.
e se l'accecamento causa un incidente stradale?
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Vecchio 31/03/11, 16:46   #450
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predefinito Re: Faro allo Xeno

dove sta scritto che un faro allo xeno deve accecare per forza?
Io ad esempio dopo averlo montato e conscio della maggiore luminosita' e differenza del fascio luminoso ho provveduto ad abbassarlo.
Ora forse e' anche troppo basso rispetto all'ottimale, ma preferisco non abbagliare e comunque avere una migliore visibilita'.
Pensavo fosse scontato per tutti farlo.
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DMAX lover
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