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Re: Normativa vigente su modifica allo scarico
Ecco una cosa utilissima a tutti noi,credo...
Quote:
Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI
SCARICO.
"Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in
merito alla problematica della sostituzione del dispositivo
silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune
di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di
polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in
oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto
legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata
rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto
debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di
rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di
circolazione del veicolo stesso.
Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso
tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si
rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento
di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato
in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di
veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada
prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli
Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....
quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e
funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli
articoli 71 e 72........".
L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura
evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del
silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo
omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e
propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche
dell'intero sistema di scarico.
Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria
visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di
sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto
del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale
accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio
di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente
effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso
degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il
marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre
ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione
omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o
un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione
di cui si riporta un fac simile: ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei
dispositivi o sugli elementi degli stessi.
Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
in altri termini:
Anche se si gira con gli scarichi racing non deve essere applicato
l'art.78 (con relativo sequestro e ritiro del libretto), ma l'art. 72
Perchè il giudice ha dato ragione al motociclista?
Per questo comma dell'art.72 :
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore
termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
Questi sono i dispositivi, arrivati al comma 13 il codice dice:
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo
in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme
alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ? 65,60 a ?
262,40.
Quindi non può essere più grave girare senza scarico che con uno
scarico non omologato e il ricorso viene sempre accettato soprattutto
se in fase di ricorso si fa riferimento a una sentenza già esistente.
In caso si decida di montare scarichi omologati non bisogna far
trascrivere nulla sul libretto di circolazione, esiste la circolare del
Ministero dei Trasporti che spiega chiaramente questa cosa e
solitamente vengono sempre fornite con i silenziatori.
Nella circolare, il Ministero spiega chiaramente che gli scarichi
omologati non originali sono da considerarsi a tutti gli effetti
sostitutivi dell'originale in quanto hanno superato gli stessi test e
che per riconoscerli basta la marcatura di omologazione europea e3 (per
l'Italia) o eX per altre nazioni, il numero dopo la e minuscola
identifica la nazione dove è stata ottenuta l'omologaione. Addirittura
se telefonate al Ministero dei Trasporti di Roma (e vi assicuro che vi
rispondono) loro vi diranno che non è necessario avere alcun documento
oltre alla stampigliatura perchè è quella che identifica l'omologaione
non il foglietto che viene rilasciato.
Il foglio infatti viene dato solo per abitudine e perchè chi è
preposto al controllo parte sempre dal presupposto di contraffazione e
così siamo costretti a fornire quanto più materiale informativo per
tranquillizzare gli utenti e le forze dell'ordine.
Il vero problema è la disinformazione non nostra o dei motociclisti,
ma di chi dovrebbe essere preposto a queste cose.
In conclusione, informatevi, scaricate la circolare e tenetela nel
libretto, non abbiate paura a contestare le contravvenzioni non giuste
alle forze dell'ordine (sempre con garbo mi raccomando), quando si è
nel giusto bisogna far sempre presente i propri diritti e se vi multano
lo stesso fate scrivere nelle note che esistono sentenze e circolari a
vostro favore (se avete gli scarichi racing) e se vi vogliono multare
con quelli omologati, fatevi scrivere nelle note alla multa che lo
scarico è omologato che ha i numeri stampigliati che avete un
certificato che autentica l'omologazione, che esiste la circolare
"tale" che spiega "questo" ecc.
DECALOGO
comportamentale quando si viene fermati dalle forze dell'ordine e si
monta uno scarico omologato. Vale per tutti gli scarichi
indipendentemente dalla marca.
Avete acquistato uno scarico omologato e quindi siete perfettamente
in regola con le norme di legge, lo scarico riporta sempre sul corpo la
marchiatura di omologazione e nell'imballo trovate oltre a questa
spiegazione anche la dichiarazione di omologazione e 2 circolari del
ministero.
Cosa fare quando si viene fermati
Prima di tutto mostrare alle forze dell'ordine la marcatura di
omologazione riportata sullo scarico, poi il documento di omologazione
(che dovete sempre allegare al libretto), e nel caso le 2 circolari.
Siete in regola e quindi siete sempre dalla parte della ragione.
Solitamente dopo aver mostrato il tutto la cosa si conclude senza
multe (ovviamente).
Cosa fare se vogliono multare comunque
In teoria nulla impedisce alle forze dell'ordine di multare
comunque
anche una moto appena uscita dal concessionario senza nessuna
modifica.
Cosa fare in questi casi:
Al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far
scrivere qualche cosa nelle note, la vostra risposta sarà SI da quel
momento dovrete far scrivere le seguenti note:
1- Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del
silenziatore
2- Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della
casa produttrice.
3- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che
attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell'originale e
quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03 1997
del 24/11/1997).
4- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in
cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere
all'aggiornamento della carta di circolazione.
5- Se vogliono multarvi con l'art.78 far presente che l'articolo di
riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei dispositivi
specificati nel comma 2 dell'articolo 72.
6- Se la sanzione si riferisce all'art. 78 e prevede anche il ritiro
del libretto far presente che l'art.72 comma 13 prevede la sanzione
amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli
addirittura senza il silenziatore
Ecco una cosa utilissima a tutti noi,credo...
Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI
SCARICO.
"Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in
merito alla problematica della sostituzione del dispositivo
silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune
di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di
polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in
oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto
legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata
rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto
debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di
rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di
circolazione del veicolo stesso.
Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso
tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si
rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento
di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato
in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di
veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada
prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli
Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....
quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e
funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli
articoli 71 e 72........".
L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura
evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del
silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo
omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e
propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche
dell'intero sistema di scarico.
Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria
visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di
sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto
del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale
accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio
di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente
effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso
degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il
marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre
ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione
omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o
un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione
di cui si riporta un fac simile: ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei
dispositivi o sugli elementi degli stessi.
Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
in altri termini:
Anche se si gira con gli scarichi racing non deve essere applicato
l'art.78 (con relativo sequestro e ritiro del libretto), ma l'art. 72
Perchè il giudice ha dato ragione al motociclista?
Per questo comma dell'art.72 :
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore
termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
Questi sono i dispositivi, arrivati al comma 13 il codice dice:
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo
in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme
alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ? 65,60 a ?
262,40.
Quindi non può essere più grave girare senza scarico che con uno
scarico non omologato e il ricorso viene sempre accettato soprattutto
se in fase di ricorso si fa riferimento a una sentenza già esistente.
In caso si decida di montare scarichi omologati non bisogna far
trascrivere nulla sul libretto di circolazione, esiste la circolare del
Ministero dei Trasporti che spiega chiaramente questa cosa e
solitamente vengono sempre fornite con i silenziatori.
Nella circolare, il Ministero spiega chiaramente che gli scarichi
omologati non originali sono da considerarsi a tutti gli effetti
sostitutivi dell'originale in quanto hanno superato gli stessi test e
che per riconoscerli basta la marcatura di omologazione europea e3 (per
l'Italia) o eX per altre nazioni, il numero dopo la e minuscola
identifica la nazione dove è stata ottenuta l'omologaione. Addirittura
se telefonate al Ministero dei Trasporti di Roma (e vi assicuro che vi
rispondono) loro vi diranno che non è necessario avere alcun documento
oltre alla stampigliatura perchè è quella che identifica l'omologaione
non il foglietto che viene rilasciato.
Il foglio infatti viene dato solo per abitudine e perchè chi è
preposto al controllo parte sempre dal presupposto di contraffazione e
così siamo costretti a fornire quanto più materiale informativo per
tranquillizzare gli utenti e le forze dell'ordine.
Il vero problema è la disinformazione non nostra o dei motociclisti,
ma di chi dovrebbe essere preposto a queste cose.
In conclusione, informatevi, scaricate la circolare e tenetela nel
libretto, non abbiate paura a contestare le contravvenzioni non giuste
alle forze dell'ordine (sempre con garbo mi raccomando), quando si è
nel giusto bisogna far sempre presente i propri diritti e se vi multano
lo stesso fate scrivere nelle note che esistono sentenze e circolari a
vostro favore (se avete gli scarichi racing) e se vi vogliono multare
con quelli omologati, fatevi scrivere nelle note alla multa che lo
scarico è omologato che ha i numeri stampigliati che avete un
certificato che autentica l'omologazione, che esiste la circolare
"tale" che spiega "questo" ecc.
DECALOGO
comportamentale quando si viene fermati dalle forze dell'ordine e si
monta uno scarico omologato. Vale per tutti gli scarichi
indipendentemente dalla marca.
Avete acquistato uno scarico omologato e quindi siete perfettamente
in regola con le norme di legge, lo scarico riporta sempre sul corpo la
marchiatura di omologazione e nell'imballo trovate oltre a questa
spiegazione anche la dichiarazione di omologazione e 2 circolari del
ministero.
Cosa fare quando si viene fermati
Prima di tutto mostrare alle forze dell'ordine la marcatura di
omologazione riportata sullo scarico, poi il documento di omologazione
(che dovete sempre allegare al libretto), e nel caso le 2 circolari.
Siete in regola e quindi siete sempre dalla parte della ragione.
Solitamente dopo aver mostrato il tutto la cosa si conclude senza
multe (ovviamente).
Cosa fare se vogliono multare comunque
In teoria nulla impedisce alle forze dell'ordine di multare
comunque
anche una moto appena uscita dal concessionario senza nessuna
modifica.
Cosa fare in questi casi:
Al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far
scrivere qualche cosa nelle note, la vostra risposta sarà SI da quel
momento dovrete far scrivere le seguenti note:
1- Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del
silenziatore
2- Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della
casa produttrice.
3- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che
attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell'originale e
quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03 1997
del 24/11/1997).
4- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in
cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere
all'aggiornamento della carta di circolazione.
5- Se vogliono multarvi con l'art.78 far presente che l'articolo di
riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei dispositivi
specificati nel comma 2 dell'articolo 72.
6- Se la sanzione si riferisce all'art. 78 e prevede anche il ritiro
del libretto far presente che l'art.72 comma 13 prevede la sanzione
amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli
addirittura senza il silenziatore
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fonte desmodromico.com
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