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Vecchio 19/06/13, 14:21   #1
Steven
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predefinito Multa particolare

Ciao a tutti, proprio stamattina mi è arrivata a casa una multa tramite raccomandata, non un velox non un tutor. U
Una volante della municipale che veniva dal senso opposto mi avrebbe visto non rispettare la segnaletica orizzontale a un incrocio.
Non mi hanno contestato l'infrazione sul momento, ognuno è andato per la sua strada, ma mi hanno spedito a casa la multa anche in ritardo, dovendo pagare anche le spese di notifica!!!

Ma possono spedirti a casa multe in questo modo??? Ci sono gli estremi per un ricorso???

Grazie
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Vecchio 19/06/13, 15:42   #2
Legion
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predefinito Re: Multa particolare

Mmm a questo punto sono interessato anche io...
l'altro giorno sono stato fermato dalla municipale che andavo agli 84 km/h su un vialone praticamente deserto ma in piena città quindi a 34 km/h oltre il limite. Mi hanno semplicemente detto con tono abbastanza arrabbiato che eravamo in una zona abitata e di moderare la velocità, però mi hanno lasciato andare... dite che mi ritrovo la multa a casa dopo tot mesi??
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Vecchio 19/06/13, 17:57   #3
enzocycle
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predefinito Re: Multa particolare

Steven, per una possibile risposta precisa dovresti riportare esattamente le modalità di contestazione presenti sul verbale (oppure posta un pdf).
A quel punto potrei darti una risposta precisa (non subito perchè ora devo andare).
Ciao.
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Vecchio 19/06/13, 18:18   #4
Fabiulus
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predefinito Re: Multa particolare

@Steven
Se ci sono alcuni estremi ... si ... ma occorre valutare il tutto.
Ovvero, se NON potevano in quel momento fermarti, ecc ecc...

@Legion
A mio avviso assolutamente NO!
Se ti fermano il verbale lo devono redigere sul posto!
Se ti lasciano andare senza rilasciarti la multa sei apposto.

Fabiulus
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Vecchio 19/06/13, 18:50   #5
Steven
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predefinito Re: Multa particolare

Il riassunto di quello che c'è scritto è:

percorrevo una via con direzione città, giunto in prossimità dell'intersezione, dopo aver impegnato la corsia di preselezione sinistra destinata alla svolta a sinistra, proseguivo dritto.

"La violazione non è stata possibile contestarla all'atto dell'accertamento in quanto gli agenti percorrevano la strada in direzione opposta di marcia e risultava impossibile effettuare in condizioni di sicurezza manovre di inversione di marcia a causa del traffico intenso".

Insomma, ho fatto una ca@@atina, e questi non mi hanno inseguito e mi spediscono la multa a casa anche in ritardo???

Possono farlo??
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Vecchio 19/06/13, 19:52   #6
Fabiulus
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predefinito Re: Multa particolare

Quanto ritardo hanno???
La legge diceva (nel 2009) 150 gg (3 mesi) dalla data dell'infrazione ....
Poi ho sentito che dovevano ridurre questa tempistica a 90 gg (3 mesi) ... ma non ti so dire come siano ora le cose ... ora cerco in rete notizie ...

Fabiulus

---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:39 ----------

Tratto dal CdS aggiornato al 2013

Art. 201.
Notificazione delle violazioni.

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato 142 dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213, 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al
comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 143
5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.
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Vecchio 19/06/13, 20:03   #7
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@legion,l'accertamento della violazione dei limiti di velocità deve essere effettuata con mezzi strumentali e certificata..non possono multarti solo perchè secondo loro andavi "troppo" veloce..sulla base di cosa loro constatano questo troppo?
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Vecchio 19/06/13, 23:55   #8
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Grazie della delucidazione Fabio, ne deduco che mi conviene pagare
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Vecchio 20/06/13, 07:31   #9
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Purtroppo si Steven, dato che nel verbale hanno indicato la motivazione per cui non ti hanno contestato immediatamente l'infrazione.
@Danilo : possono contestarti l'eccesso di velocità ad "occhio" qualora in un verbale facciano riferimento all'art. 141 c.3 Cds. Nei casi di contestazione dell'art. 141 (c.d. "velocità pericolosa") il riferimento non è più ad un limite ben specificato ma alle condizioni di circolazione del momento.
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Vecchio 20/06/13, 10:16   #10
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incrocio, multa, ricorso


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